Capo IV

Art. 18

Disposizioni transitorie in materia di esercizio dei diritti e disciplina militare

In vigore dal 28 mag 2026
Disposizioni transitorie in materia di esercizio dei diritti e disciplina militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478, comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio 2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo unico della Sanità militare. 2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1475 e 1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico della Sanità militare possono continuare a essere iscritti ovvero iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per l'Arma dei carabinieri o interforze. Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanità militare). - 1. Per il personale del Corpo unico della Sanità militare, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanità militare. 2. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanità militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanità militare. 3. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanità militare antecedentemente al transito di cui gli organi competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanità militare.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-18

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