Capo IV
Art. 15
Disposizioni transitorie in materia di formazione e dotazioni organiche
In vigore dal 28 mag 2026
Disposizioni transitorie in materia
di formazione e dotazioni organiche
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare»;
2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.377 unità»;
b) dopo l'articolo 2206-ter è inserito il seguente:
«Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale).
- 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-03;74#art-15