Capo II
Art. 2
Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e riordino delle funzioni
In vigore dal 28 mag 2026
Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale
e riordino delle funzioni
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). - 1. È istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanità militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa.
2. La Sanità militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operatività delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unità navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonché delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare;
c) accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché dell'idoneità psico-fisica e della persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarietà, e svolgimento di attività di medicina preventiva, nonché di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.».
Storico versioni
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