Capo II
Art. 10
Procedura di autorizzazione ai fini della notifica
In vigore dal 7 mar 2026
1. La valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e della relativa notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti, in conformità al Regolamento e al regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, da «ACCREDIA - Ente italiano di accreditamento» designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, quale unico organismo nazionale abilitato a svolgere attività di accreditamento, previa apposita convenzione ovvero protocollo di intesa di cui al comma 4 del presente articolo.
2. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 a eseguire, in qualità di terzi, compiti della valutazione di conformità al Regolamento è rilasciata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all' da parte delle autorità coinvolte nel procedimento, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente alle batterie industriali, con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte degli organismi interessati.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'interno, sono disciplinati la procedura di presentazione della domanda di cui al comma 2 e i relativi contenuti. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II al presente decreto.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui ai commi 1 e 2, nonché i connessi rapporti fra ACCREDIA e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui all' e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, come disposto dall' del Regolamento.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini, le modalità di versamento e i criteri di riassegnazione alla spesa delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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