Capo III

Art. 15

Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE

In vigore dal 7 mar 2026
1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria. 2. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-15

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