Capo III
Art. 15
Apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato e verifica dell'uso della marcatura CE
In vigore dal 7 mar 2026
1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.
2. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, ove richiesto dall'allegato VIII al Regolamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni
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