Capo III

Art. 14

Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici

In vigore dal 7 mar 2026
1. Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana. 2. I recapiti del fabbricante, di cui all', paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. 3. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. 4. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall' e dall'articolo 41 del Regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-14

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Disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici (Art. 14 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo