Capo II

Art. 9

Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate

In vigore dal 7 mar 2026
1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell' del Regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-9

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