Capo II
Art. 9
Obbligo di custodia dei documenti riguardanti il subappaltatore o le affiliate
In vigore dal 7 mar 2026
1. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ACCREDIA i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell' del Regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-9