Capo II
Art. 8
Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione per gli organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 7 mar 2026
1. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo il massimale minimo del contratto di assicurazione è fissato in 2.500.000 euro.
2. L'obbligo non si applica nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo di diritto pubblico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-8