Capo I

Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 7 mar 2026
1. L'autorità di notifica nazionale designata ai sensi dell', paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo II del presente decreto, relativi alle procedure necessarie per la notifica degli organismi di valutazione della conformità, è il Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. L'autorità competente responsabile degli obblighi di cui ai capi II, con esclusione dei compiti esclusivi dell'Autorità di notifica, III e IV del presente decreto è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che svolge altresì le funzioni di vigilanza del mercato ai sensi dell', comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, della Guardia di finanza, ai sensi dell', comma 2, lettera m), e dell', comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di attività di interesse comune. 3. L'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento, responsabile degli obblighi di cui al capo V del presente decreto, relativi alla gestione dei rifiuti di batterie, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche. 4. Le funzioni di controllo dei prodotti alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza ai sensi dell' del decreto legislativo n. 157 del 2022.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-3

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Autorità competenti (Art. 3 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo