Capo V
Art. 22
Centro di coordinamento batterie
In vigore dal 7 mar 2026
1. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi dell' del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è ridenominato «Centro di coordinamento batterie» e rappresenta il soggetto terzo indipendente di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del Regolamento.
2. Il Centro di coordinamento batterie ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e fatto salvo quanto previsto nel presente decreto. Al Centro di coordinamento batterie aderiscono tutti i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di batterie, che hanno l'obbligo di contribuire al Centro di coordinamento batterie in conformità allo statuto di quest'ultimo. I sistemi individuali e collettivi non già aderenti al Centro di coordinamento alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono entro i successivi centottanta giorni. I sistemi individuali e collettivi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto aderiscono al Centro di coordinamento batterie entro centottanta giorni dalla loro costituzione. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del sistema individuale ai sensi dell' e del sistema collettivo ai sensi dell' costituisce precondizione per la presentazione di domanda di adesione al Centro di coordinamento batterie.
3. In caso di mancata adesione, l'autorità competente diffida a provvedere entro e non oltre sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento batterie predispone un apposito registro telematico, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di batterie sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare le quantità di rifiuti di batterie trattate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Centro di coordinamento batterie mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni del registro telematico.
5. Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, istituito ai sensi della previgente normativa, adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla presentazione.
Storico versioni
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