Capo II

Art. 7

Requisiti relativi all'autorità di notifica

In vigore dal 7 mar 2026
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni dell' del Regolamento e dei seguenti criteri: a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità; b) salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle attività; c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitare di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnare a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo