Capo II
Art. 7
7 / 39Requisiti relativi all'autorità di notifica
In vigore dal 7 mar 2026
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, quale autorità di notifica nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle prescrizioni dell' del Regolamento e dei seguenti criteri:
a) evitare che sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
b) salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle attività;
c) assicurare che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitare di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnare a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-7