Capo V

Art. 24

Comitato di vigilanza e di controllo

In vigore dal 7 mar 2026
1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è ridenominato «Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti da batterie» e, oltre ai compiti di cui all' del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, svolge i seguenti compiti: a) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, a tal fine avvalendosi del Registro dei produttori di cui all' e dei dati di cui all'; b) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, e in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, esprimersi circa l'applicabilità o meno del presente decreto; c) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti; d) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano e avvalendosi della Guardia di finanza e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui al presente decreto o nelle quali si riscontrano incongruenze e inesattezze. 2. Gli oneri relativi all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, ivi incluse le attività ispettive previste dall', comma 1, e dal comma 1, lettera d), del presente articolo e alle attività dell'ISPRA di cui agli , sono a carico dei produttori di batterie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi delle tariffe per le relative attività, nonché i termini e le modalità di versamento. Le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a uno specifico capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29#art-24

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Comitato di vigilanza e di controllo (Art. 24 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo