Art. 8

Obblighi di adeguata verifica

In vigore dal 6 gen 2026
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all' applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12. 2. Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo