Art. 7

Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

In vigore dal 6 gen 2026
1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo: a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114; b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono: 1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato; 2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato; 3) entità gestite nello Stato; 4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale. 3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entità soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti. 4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l'entità: a) è costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e b) ha la personalità giuridica o l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione. 5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entità tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione. 6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti. 7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all'Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione. 8. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui al presente capo, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale. 9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell'Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-7

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