Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»
In vigore dal 6 gen 2026
1. Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario è obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente è un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.»;
b) all', comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell',»;
c) all', comma 1, lettera c), dopo le parole: «una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l'autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-3