Art. 5

Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari

In vigore dal 6 gen 2026
1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di cui all' della legge 18 giugno 2015, n. 95, all' della medesima legge n. 95 del 2015, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all', comma 1, relativamente ai conti finanziari di entità non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entità. 2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all', comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtù dei quali le persone fisiche e le entità oggetto di comunicazione detengono le medesime quote. 2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono già presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all', comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-5

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