Art. 10

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

In vigore dal 6 gen 2026
1. Al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione: a) il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ottiene, dall'entità utente di cripto-attività, un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto. L'autocertificazione di cui al primo periodo è ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività, o, per le entità utenti preesistenti di cripto-attività, entro il 1° gennaio 2027. Se l'entità utente di cripto-attività certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell'entità utente di cripto-attività; b) se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione considera l'entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità utente di cripto-attività è un soggetto escluso. 2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione determina se un'entità utente di cripto-attività, diversa da un soggetto escluso, ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l'entità utente di cripto-attività è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione: a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, può considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all', comma 4, lettera u); b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un'autocertificazione, dell'entità utente di cripto-attività o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformità delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto. 3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione è inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attività non si basa su tale autocertificazione e ottiene un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-10

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