Art. 14
Ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni
In vigore dal 6 gen 2026
1. A seguito dell'invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione impedisce, all'utente di cripto-attività che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione di cui all' fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all' si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall', comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla data di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-14