Art. 12

Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

In vigore dal 6 gen 2026
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'. 2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale (Art. 12 Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.) — Testo vigente | Portale Normativo