Art. 12
12 / 20Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale
In vigore dal 6 gen 2026
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un'istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell'Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all'.
2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-12