Art. 16

Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

In vigore dal 6 gen 2026
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) comunicano all'Agenzia delle entrate l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell'articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114. 2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Banca d'Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-16

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