Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 gen 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri pere la finanza pubblica.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 19 Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.) — Testo vigente | Portale Normativo