Art. 19 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 19

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 6 gen 2026
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri pere la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-19