Art. 8 · Obblighi di adeguata verifica

Art. 8

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Obblighi di adeguata verifica

In vigore dal 6 gen 2026
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all' applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12. 2. Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-10;194#art-8