Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 8
Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati (articolo 6 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 20 dic 2025
Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui all', anziché per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente o incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:
a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;
b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;
c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.
3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all' per le operazioni da loro effettuate e tenere, altresì, copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.
4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell', nonché nell' del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-8