AllegatoTitolo ICapo I

Art. 5

Determinazione dell'imposta (articolo 4 della legge n. 1216 del 1961)

In vigore dal 20 dic 2025
Determinazione dell'imposta ( della legge n. 1216 del 1961) 1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente per ogni centesimo di euro di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia o all'estero, sia pagato o altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorchè questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. 2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni. 3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del codice civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-5

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