Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 4
Riassicurazioni (articolo 3 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 20 dic 2025
Riassicurazioni
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell', avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle società, compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-4