Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 7
Registro delle assicurazioni (articolo 5 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 20 dic 2025
Registro delle assicurazioni
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi e accessori in dipendenza di dette assicurazioni.
2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe di cui all'allegato 1, tenendo distinte le somme soggette a imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.
3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:
a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio;
b) il numero o i numeri della polizza, certificato e appendice cui la partita si riferisce;
c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;
d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;
e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;
f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;
g) l'importo incassato per premio e accessori;
h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.
4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti e altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.
5. Le partite pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.
6. Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie o uffici, o per incaricati speciali.
7. È data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.
8. Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi e accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.
9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma 8.
10. Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere addizionato e chiuso e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui al comma 8 per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-7