AllegatoTitolo ICapo I

Art. 12

Denuncia e versamenti (articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 e articolo 1, comma 1066, della legge n. 145 del 2018)

In vigore dal 29 nov 2024
Denuncia e versamenti ( della legge n. 1216 del 1961 e , comma 1066, della legge n. 145 del 2018) 1. Gli assicuratori versano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, nonché eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonché per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 6. 2. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. 3. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori presentano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 7 a 11, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo. 4. A decorrere dalle dichiarazioni presentate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. 5. La denuncia di cui al comma 3 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 6. Sulla base della denuncia l'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 7. L'importo da pagare è arrotondato all'euro superiore se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi di euro e all'euro inferiore nel caso contrario. 8. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dal comma 2, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
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