Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 10
Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni (articolo 7 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 29 nov 2024
Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Per il registro prescritto dall' si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-10