AllegatoTitolo ICapo I

Art. 10

Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni (articolo 7 della legge n. 1216 del 1961)

In vigore dal 29 nov 2024
Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni ( della legge n. 1216 del 1961) 1. Per il registro prescritto dall' si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-10

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