Allegato›Titolo I›Capo I
Art. 11
Conservazione del Registro delle assicurazioni (articolo 8 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 29 nov 2024
Conservazione del Registro delle assicurazioni
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti o incaricati di cui all' il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.
2. Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.
3. Gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate a imposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-11