Allegato›Capo II
Art. 16
Rivalsa (articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 29 nov 2024
Rivalsa
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.
2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere indicata, a cura dell'assicuratore o del suo agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta delle imposte rimborsate dal contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-16