Allegato›Capo II
Art. 19
Denuncia da parte degli assicuratori (articolo 20 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 29 nov 2024
Denuncia da parte degli assicuratori
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività, denunziare per iscritto all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui territorio di competenza hanno la loro sede principale:
a) la qualità delle operazioni che intendono fare;
b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;
c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;
d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'.
2. Alla stessa denunzia, da farsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.
3. Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi trenta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-19