Allegato›Capo II
Art. 18
Sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri (articolo 19 della legge n. 1216 del 1961)
In vigore dal 29 nov 2024
Sentenze delle autorità giudiziarie
e degli arbitri stranieri
( della legge n. 1216 del 1961)
1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174#art-a-18