Art. 16 · Rivalsa (articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)
AllegatoCapo II

Art. 16

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Rivalsa (articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)

In vigore dal 29 nov 2024
Rivalsa ( della legge n. 1216 del 1961) 1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. 2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere indicata, a cura dell'assicuratore o del suo agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta delle imposte rimborsate dal contraente.
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