Art. 9

Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»; b) dopo il punto 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.»; c) dopo il punto 3, è inserito il seguente: «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.»; d) alla tabella, la colonna: «Attività» è così modificata: 1) alla prima sezione: 1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti pericolosi o urbani)» è inserito il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto»; 1.2) al secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»; 2) alla seconda sezione: 2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa» è sostituita dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» è soppressa; 2.2) al quarto capoverso, dopo le parole: «alluminio primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»; 3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole: «ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno»; 4) alla quarta sezione: 4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» è sostituita dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»; 4.2) al nono capoverso, le parole: «mediante reforming o mediante ossidazione parziale» sono soppresse; 4.3) al dodicesimo capoverso, le parole: «mediante condutture» sono soppresse e dopo le parole: «direttiva 2009/31/CE» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività ai sensi del presente decreto»; 5) alla quinta sezione, dopo le parole: «Trasporto aereo» è inserito il seguente capoverso: «Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli , paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli: i) voli di Stato; ii) voli umanitari; iii) voli per servizi medici; iv) voli militari; v) voli per attività antincendio; vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva»; 6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola: «30.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»; 7) alla quinta sezione, dopo la lettera j) e prima delle parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti: «j-bis)»; e) dopo la quinta sezione, è inserita la seguente: +-------------------------+---------------------------+ |«Trasporto marittimo | | |Attività di trasporto | | |marittimo disciplinate | | |dal regolamento (UE) |Biossido di carbonio | |2015/757 ad eccezione | | |delle attività di |dal 1° gennaio 2026, metano| |trasporto marittimo di |e protossido di azoto» | |cui all', | | |paragrafo 1 bis, e, fino | | |al 31 dicembre 2026, | | |all', paragrafo| | |1 ter, di tale | | |regolamento. | | +-------------------------+---------------------------+
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-9

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