Art. 13
Abrogazioni e disposizioni transitorie
In vigore dal 15 ott 2024
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli , comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all', comma 1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui all' del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui all', comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone.
4. I rimanenti membri del Comitato di cui all' del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto della Sezione 1 di cui all', comma 1, lettera c).
5. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, nelle more della piena operatività degli organismi di cui all' del presente decreto, dal Comitato ETS i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-13