Art. 4

Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO». 2. Al capo III, prima dell' del decreto legislativo n. 47 del 2020, è inserita la seguente partizione: «SEZIONE I - TRASPORTO AEREO». 3. All' del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I»; b) al comma 2, le parole: «del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; c) il comma 3 è abrogato; d) al comma 4: 1) all'alinea, le parole: «In deroga agli , paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico Europeo» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,»; 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»; 4) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.»; e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite è pari o superiore alla media dell'Unione.». 4. Dopo l' del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell', o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.». 5. All' del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE» e le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,» sono soppresse; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all', comma 4, lettere a) e b).»; c) al comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: «attività destinate a finanziare le» è inserita la seguente: «seguenti»; 2) alla lettera l), le parole: «Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»)» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea». 6. L' del decreto legislativo n. 47 del 2020 è abrogato. 7. Dopo l' del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all', comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. 2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali è previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell', comma 4, lettere a) e b).». 8. L' del decreto legislativo n. 47 del 2020 è abrogato. 9. All' del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia»; b) il comma 1 è abrogato; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.»; d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis Il Comitato rilascia altresì, ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.». 10. Dopo l' del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (Modalità di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione. 2. L'ENAC, in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne dà notizia agli operatori aerei di cui al comma 1. 3. L'ENAC in qualità di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1. 4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unità di cui all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.». 11. All' del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente: «b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformità alle disposizioni unionali.». 12. Dopo l' del decreto legislativo n. 47 del 2020 è inserita la seguente sezione: «SEZIONE II TRASPORTO MARITTIMO Art. 12-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1. 2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo si applicano: a) al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; b) al 100 per cento delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; d) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro. Art. 12-ter (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo). - 1. Le società di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario: a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36; b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36; c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36. Art. 12-quater (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti). - 1. Entro il 1° aprile 2024 le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le società di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, presentati dalle società di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 5. Le società di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall' del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio. 6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all', paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi. 7. La società attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5, del regolamento medesimo. Art. 12-quinquies (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla società di navigazione a un altro soggetto). - 1. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36. 2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla società di navigazione assuma la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. È nullo qualsiasi patto contrario. Art. 12-sexies (Modalità di attribuzione delle società di navigazione all'Italia e designazione dell'autorità nazionale competente). - 1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato le società di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonché quelle individuate ai sensi del comma 2. 2. Le società di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorità del Comitato: a) quando la società di navigazione è registrata in Italia; b) quando una nave, di una società di navigazione che non è registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, è attribuita all'Italia la società di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali. 3. L'attribuzione all'Italia di una società di navigazione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attività della società di navigazione o nella sua registrazione. Art. 12-septies (Comunicazione della cessazione di attività o fusione di una società di navigazione attribuita all'Italia). - 1. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attività contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività. 2. La società di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra società di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovrà riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova società di navigazione: a) ragione sociale; b) indirizzo; c) numero identificativo unico IMO; d) paese di registrazione; e) autorità di riferimento. Art. 12-octies (Assegnazione delle quote di emissioni alle società di navigazione mediante vendita all'asta). - 1. All'assegnazione delle quote di emissione alle società di navigazione mediante vendita all'asta, nonché alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.».
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Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.) — Testo vigente | Portale Normativo