Art. 11

Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE A» sono sostituite dalle seguenti: «PARTE A»; b) alla parte A: 1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso, sesto periodo, le parole: «è pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero.» e, al quinto capoverso, le parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»; 2) alla sezione: «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra», dopo le parole: «paragrafo 1» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; c) alla parte B: 1) alla sezione: «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio»: 1.1) al quinto capoverso, le parole: «Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse; 1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti: «Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell' della direttiva 2003/87/CE, è pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante). Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.»; 1.3) al nono capoverso, dopo le parole: «, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»; 2) alla sezione: «Comunicazione delle emissioni», primo capoverso, dopo le parole: «, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»; 3) alla rubrica della sezione: «Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»; 4) alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»; d) dopo la parte B, è aggiunta la seguente: «PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis Controllo delle emissioni Le emissioni sono monitorate tramite calcolo. Calcolo Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato. Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati. Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato. Comunicazione delle emissioni Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni: A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui: - nome del soggetto regolamentato; - suo indirizzo, comprendente codice postale e paese; - tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata; - indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; - nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila. B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, per il quale sono calcolate le emissioni: - quantità di combustibile immesso in consumo; - fattori di emissione; - emissioni totali; - uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; - incertezza. Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni in materia.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-11

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