Art. 6
Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche al capo V decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47
1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e società di navigazione».
2. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo la riservatezza, ove necessario»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualsiasi persona può essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna società di navigazione attribuita all'Italia.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la società di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.»;
d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» è inserita la seguente: «centrale».
3. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformità alle disposizioni unionali.
1-ter. La società di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilità, conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.»;
b) al comma 2, le parole: «il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
2-ter. Se un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all' comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS.
2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la società di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di società di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La società di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»;
d) al comma 4, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le parole: «dell'operatore aereo» sono inserite le seguenti: «o della società di navigazione»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le seguenti: «o la società di navigazione».
4. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità nazionale competente» e le parole: «di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di un gestore, un operatore aereo o una società di navigazione, previsti dal comma 3.»;
b) al comma 3, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2024» e la parola: «aprile» è sostituita dalla seguente: «settembre»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna società di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, le società di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare.
3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda:
a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati più recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato;
b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell', paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è quello geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.»;
d) al comma 4, dopo le parole: «agli operatori aerei» sono inserite le seguenti: «, alle società di navigazione»;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.»;
f) al comma 6:
1) al secondo periodo, le parole: «nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione,».
5. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «(ERU)» è sostituita dalla seguente: «(JI)»;
b) al comma 3, le parole: «con le relative linee guida, modalità e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalità e procedure adottate».
6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società di navigazione presentata da una società di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.».
7. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «di cui all' è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle modalità di cui all' o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalità di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Resta fermo che la società di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater è tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.»;
c) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'» sono soppresse e le parole «dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla contestazione»;
d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli , il Piano di monitoraggio modificato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.»;
e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» e «prodotte» sono soppresse;
f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la società di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»;
g) al comma 13, le parole: «La sanzione di cui al comma 12 è ridotta alla metà del suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla metà dei rispettivi importi»;
h) al comma 14:
1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o la società di navigazione» e la parola: «aprile» è sostituita dalla seguente: «settembre»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»;
i) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo.»;
l) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della società di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.»;
m) al comma 17, la parola: «restituzione» è sostituita dalla seguente: «resa»;
n) al comma 18, secondo periodo, la parola: «restituzione» è sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» è sostituita dalle seguenti: «al valore»;
o) al comma 19, dopo le parole: «il gestore» sono aggiunte le seguenti: «l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la società di navigazione attribuita all'Italia» e le parole «ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette»;
p) al comma 20, le parole: «comma 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-bis»;
q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite le seguenti: «comma 6-bis,» e le parole: «corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.»;
r) al comma 22:
1) alla lettera b), le parole: «dei livelli di attività dell'impianto superiori al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «della capacità produttiva o dei livelli di attività dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i ritardi siano di lieve entità e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.»;
s) dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui è sorto l'obbligo di resa.»;
t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione può contestare gli estremi della violazione.»;
u) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
«24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle società di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonché da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».
8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è aggiunto il seguente:
«Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o più periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorità marittima territorialmente competente:
a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne dà comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la società di navigazione non avrà adempiuto ai suoi obblighi di restituzione;
b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorità marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU.
4. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla società di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi.
5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilità di una società di navigazione, che è responsabile di una o più navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia:
a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la società di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorità marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta società di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003.
6. L'autorità marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla società di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro.
8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorità marittima, di cui al presente articolo.».
Storico versioni
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