Art. 7

Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono inseriti i seguenti: «Capo v-bis Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui all'allegato I-bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV. Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato può svolgere l'attività di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis. Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti: a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A; b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalità con le quali il soggetto li immette in consumo; c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis; d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma. 2. I soggetti regolamentati che iniziano le attività di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività. 3. I soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024. Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto. 2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione già esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identità del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2; b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali. Art. 42-septies (Modalità di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata è rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento è effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato è in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvederà a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva. 4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato; b) una descrizione delle modalità con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo; c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo; d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies; e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies. Art. 42-octies (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 42-decies; b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi. Art. 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali. 2. Il Piano di monitoraggio è inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa. 3. Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali. 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione. 5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. Art. 42-decies. (Cessazione dell'attività). - 1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attività di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'attività stessa. Art. 42-undecies. (Vendita all'asta di quote per l'attività di cui all'allegato I-bis). - 1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta è determinato dalla Commissione europea. 2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV. 3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformità con le norme unionali. 4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, è assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. 7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o più delle seguenti finalità: a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell', paragrafo 11, e degli della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonché misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori; b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento (UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito; c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all' del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies. 8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento. Art. 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantità di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate. 3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalità e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. 4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorità nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato. Art. 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). - 1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione. 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorità nazionale del Registro. 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali. 5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2. 6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attività di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessità di dimostrare la non fattibilità tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale. 8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 può consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018. Art. 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies. 2. Il soggetto regolamentato non può trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione. 3. Il Comitato ETS 2 provvede affinché il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del comma 4. 4. L'attività di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalità ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonché le modalità e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2. 5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5. Art. 42-quindecies (Disposizioni amministrative). - 1. Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine: a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo; b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo; c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo; d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2. Art. 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attività di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). - 1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali. 2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di società in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. 3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinché sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 4. Le quote supplementari rilasciate in virtù di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia). - 1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni: a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo è da intendersi a decorrere dal 2028; b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote è da intendersi a decorrere dal 2029. Art. 42-octiesdecies (Sanzioni). - 1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attività di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, è tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 è soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 7. La sanzione di cui al comma 6 è ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno. 8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantità di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non più tardi del 30 settembre dell'anno successivo. 9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravità della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 13. Il Comitato ETS 2 è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Art. 42-noviesdecies (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonché il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attività ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantità esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformità a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi. 2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione 2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali. 3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. A tale scopo, il Ministero può avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d). 4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3. Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere Art. 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1. Il dichiarante, come definito dall', paragrafo 1, numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando: a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati; b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM. 2. Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. 3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023. 4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta. 5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il Comitato ETS è l'autorità competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-7

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