Art. 2

Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

In vigore dal 15 ott 2024
Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. L' del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente: « (Oggetto e finalità). - 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.». 2. All' del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole: «emissioni provenienti dalle attività indicate all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «attività indicate agli allegati I e I-bis». 3. All', comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera h), dopo le parole: «» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»; b) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attività di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attività di cui all'allegato I-bis;»; c) la lettera v) è abrogata; d) alla lettera dd), il numero 3) è soppresso; e) alla lettera ff), al numero 2), secondo periodo, le parole: «nei primi due anni del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due anni di ciascun periodo di cui all' della direttiva 2003/87/CE» e, al numero 3), le parole: «del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun periodo di cui all' della direttiva 2003/87/CE»; f) la lettera ll) è abrogata; g) alla lettera oo), la parola: «piccolissimo» è sostituita dalle seguenti: «molto piccolo»; h) alla lettera pp), le parole «, gestore ovvero operatore aereo» sono soppresse; i) la lettera aaa) è abrogata; l) alla lettera eee), dopo le parole: «dell'articolo 41» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quaterdecies»; m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: «eee-bis) "Autorità nazionale competente ai fini di cui al capo V bis": il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2); eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio quale definita all', lettera o) del regolamento (UE) 2015/757; eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V bis, qualsiasi prodotto energetico di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonché qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all', paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica; eee-quinques) "Focal Point CORSIA": ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attività correlate a CORSIA, comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO); eee-sexies) "dati aggregati sulle emissioni a livello di società": i dati aggregati come definiti all', paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757; eee-septies) "depositario autorizzato": il soggetto come definito all', comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-octies) "deposito fiscale": l'impianto come definito all', comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-novies) "destinatario registrato": la persona fisica o giuridica come definita all', comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-decies) "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2": gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I; eee-undecies) "esercizio della nave": la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocità della nave; eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis, l'immissione in consumo come definita all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262; eee-terdecies) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all', punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'.2 ter della direttiva 2008/98/CE; eee-quaterdecies) "nave da crociera": la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima; eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; eee-sedecies) "periodo di conformità CORSIA": il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22; eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2; eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; eee-noviesdecies) "società di navigazione": l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; eee-vicies) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attività di cui all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie: 1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell', comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 2) se il numero 1) non è applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 3) se i numeri 1) e 2) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle; 4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attività di cui all'allegato I-bis; eee-viciessemel) "speditore registrato": la persona fisica o giuridica come definita all', comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-viciesbis) "tratta": la tratta come definita all', lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147#art-2

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