Art. 9

Valutazioni del soggetto indipendente

In vigore dal 31 gen 2024
1. I commissari straordinari possono essere nominati dalla Banca d'Italia quali esperti indipendenti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 per lo svolgimento delle valutazioni di cui all' del medesimo regolamento nonché ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento per lo svolgimento della valutazione di cui allo stesso articolo. 2. Le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale ai sensi dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/23. I crediti per le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell', comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 3. Il comma 2 si applica anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-9

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