Art. 10
Accertamento dei presupposti
In vigore dal 31 gen 2024
1. Ai fini di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la controparte centrale è considerata in dissesto o a rischio di dissesto dalla Banca d'Italia di propria iniziativa, sentita la Consob, o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle proprie competenze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-10