Art. 22

Tutela giurisdizionale

In vigore dal 31 gen 2024
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-octies) è aggiunta la seguente: «m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»; b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) è aggiunta la seguente: «z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»; c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-sexies) è aggiunta la seguente: «q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.». 3. Nelle presenti controversie non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 4. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli , comma 4, del codice del processo amministrativo. 5. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione può disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-22

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