Art. 26
Disposizioni penali
In vigore dal 31 gen 2024
1. All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all' del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-26