Art. 6

Segreto

In vigore dal 31 gen 2024
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal regolamento (UE) 2021/23. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando assumono la veste di reati. 3. Sono altresì coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attività svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto: a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il personale del Ministero dell'economia e delle finanze; b) la Consob, e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta nella risoluzione, fermo restando le forme di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici richieste dalla Banca d'Italia nonché la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob di cui all' del presente decreto; c) i commissari speciali e i commissari straordinari. 4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti nell'ambito di attività svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto: a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualità di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi; b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi; c) una CCP-ponte per la gestione delle attività istituita ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi. 5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attività connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, ove necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4: a) la Banca d'Italia può trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi; b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle a essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attività connesse alla risoluzione. 7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-6

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