Art. 7
Collaborazione fra autorità
In vigore dal 31 gen 2024
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-7