Art. 8
Piani di risoluzione
In vigore dal 31 gen 2024
1. Il piano di risoluzione di cui all' del regolamento (UE) 2021/23 è riesaminato, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 6 del medesimo , anche dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione.
2. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalità da questa stabiliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224#art-8